“Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Monza aveva applicato alla stessa persona sottoposta ad indagini la misura cautelare del divieto di esercitare l'attività professionale di avvocato per la durata di un anno (art. 290 c.p.p.), poiché gravemente indiziato del delitto continuato di atti persecutori (art. 81 c.p., comma 2, e art. 612-bis c.p.) commesso mediante il ricorso sistematico e strumentale ad incessanti e infondate azioni giudiziarie”.
La Corte di Cassazione ha ritienuto “opportuna” la misura cautelare applicata “non soltanto per il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie […] ma anche perché era stato ravvisato il pericolo per l’acquisizione e la genuinità della prova”.
Questo intero procedimento sembra cristallizzare quello che si può definire come “stalking giudiziario” che, con le parole della pronuncia, può avere una prima base definitoria come l’instaurazione di “una gran copia di azioni giudiziarie in maniera del tutto strumentale, al fine di aggredire e molestare”.
Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-11-2020) 24-03-2021, n. 11429
