
A guardare in giro sembrerebbe che non tutti sappiano che il codice penale prevede che titolari di bar, pub, osterie, ristoranti ma anche di distributori automatici, dopo le recenti modifiche, siano responsabili nel caso in cui somministrano “in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno”.
Il codice penale aggiunge anche che “se il fatto di cui al primo comma è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi”.
Infine “se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena è aumentata” e viene ricordato che “la condanna importa la sospensione dall'esercizio”.
Per quanto riguarda i minori che hanno un’età compresa tra i 16 e i 18 anni si ricorda che Dopo l'articolo 14 ter della legge 30 marzo 2001, n. 125, prevede che “chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi".