Informazione giuridica

La Corte di Cassazione di recente torna ancora a descrivere quali siano le condotte, i comportamenti che possono portare ad una condanna per stalking (atti persecutori li chiama il codice penale). Ebbene, all’attenzione della Corte è pervenuto un caso in cui “l'imputata, con reiterate condotte di molestia e di minaccia (ossessive e ripetute chiamate telefoniche, nel corso delle quali pronunciava frasi offensive e ingiuriose, frasi che venivano ripetute anche negli incontri con la persona offesa e che avevano a oggetto la richiesta delle somme dovute a titolo di sostentamento così come determinate nel corso del giudizio di separazione coniugale) nei confronti dell'ex coniuge e della sorella di quest'ultimo, (chiamate reiterate al citofono di quest'ultima, presso la cui abitazione stazionava con la propria autovettura; imbrattamento con vernice spray della saracinesca della parafarmacia di proprietà sulla quale scriveva frasi offensive della reputazione dell’ex marito ingenerava nello stesso un perdurante e grave stato di paura per la propria incolumità, costringendo lo stesso a cambiare le proprie abitudini di vita (in particolare, a non uscire di casa da solo e a non recarsi a prendere la figlia a scuola)”. Per questi motivi la ex moglie veniva “condannata alla pena di anni uno di reclusione e al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili” in particolare l’ex marito e sua sorella. La Corte di Cassazione ha avuto modi di ribadire ancora una volta che “la prova dell'evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata (Sez. 5, n. 17795 del 02/03/2017, S., Rv. 269621 - 01). Si ricorda anche che ai fini della individuazione dell'evento cambiamento delle abitudini di vita, occorre considerare il significato e le conseguenze emotive della costrizione sulle abitudini di vita cui la vittima sente di essere costretta e non la valutazione, puramente quantitativa, delle variazioni apportate (Sez. 5, n. 24021 del 29/04/2014, G, Rv. 260580)”. Avv. Luca Volpe

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