
approvato alla Camera il testo del nuovo reato di OMICIDIO STRADALE
a) punito con la reclusione da 8 a 12 anni l’omicidio stradale commesso in stato di ebbrezza alcolica grave (oltre 1,5 grammi/l, ma se il conducente è un autista professionista il limite è abbassato a 0,8 grammi/l) o di alterazione psico-fisica dovuta a stupefacenti.
b) punito con la reclusione da 5 a 10 anni l’omicidio stradale commesso in stato di ebbrezza alcolica
media, da chi ha superato specifici limiti di velocità, da chi abbia attraversato gli incroci con il rosso, da chi procedeva contromano, da chi abbia fatto inversione in corrispondenza di incroci o da chi abbia effettuato sorpassi azzardati.
c) confermata l'omicidio colposo con violazione delle norme del codice della strada (pena: reclusione da 2 a 7 anni)
d) attenuante in caso in cui ci sia anche una condotta colposa della vittima: pena ridotta fino alla metà
e) aggravante nel caso in cui il reo non abbia la patente (o questa sia sospesa o revocata) o abbia l’automobile non assicurata
f) Aggravante ad effetto speciale nel caso in cui il reo provochi la morte di più persone: pena aumenta fino al triplo
g) Aggravante nel caso in cui il conducente si sia dato alla fuga