E' REATO PROPAGANDARE L'ISIS SU INTERNET
Fare informazione a sostengno dell'ISIS su internet è reato. In particolare, l'indagato "era in contatto con personaggi recatisi in (OMISSIS) o espulsi dal territorio dello Stato, nonchè con cittadini italiani convertitisi all'islam radicale. La perquisizione eseguita nei suoi confronti aveva permesso il rinvenimento di attrezzatura informatica contenente materiale rilevante dello stesso tipo. Nell'interrogatorio davanti al P.M., l'indagato, ammettendo di essere autore del documento, aveva sostenuto di aver voluto soltanto riportare ciò che il c.d. Stato islamico diceva di sè e aveva negato di avere aderito al contenuto del messaggio finale del testo, che invitava i Musulmani a supportare il "Califfato Islamico" e ad accorrere in suo aiuto; aveva negato di essersi interessato alla costruzione di esplosivi (benchè risultasse avere scaricato sul proprio computer un documento che ne trattava) nonchè di avere avuto l'intenzione di recarsi in (OMISSIS) a combattere. Davanti al G.I.P., H. aveva ammesso di essere consapevole che in Occidente l'IS non è riconosciuto come Stato ed è considerato organizzazione terroristica e aveva sostenuto di dissentire su alcune azioni poste in essere dalla stessa organizzazione".
Secondo la Suprema Corte questa condotta integra il reato di cui all'art. 414 del codice penale nella parte in cui prevede l'apologia del terrorismo o dei crimini contro l'umanità. Per quanto riguarda, invece, la questione che sia avvenuto su internet la Cassazione chiarisce che "L'art. 266 c.p., comma 4, definisce il reato avvenuto pubblicamente quando il fatto è commesso "col mezzo della stampa o con altro mezzo di propaganda": ebbene, è evidente che un sito internet liberamente accessibile ha una potenzialità diffusiva indefinita, tanto da poter essere equiparato alla stampa; non a caso, recentemente le S.U. di questa Corte hanno affiancato le due forme di manifestazione pubblica del pensiero, affermando che, mentre la testata giornalistica telematica, funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo, rientra nella nozione di "stampa" di cui alla L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 1, e, pertanto, non può essere oggetto di sequestro preventivo in caso di commissione del reato di diffamazione a mezzo stampa, in tale ambito non rientrano i nuovi mezzi di manifestazione del pensiero destinati ad essere trasmessi in via telematica quali forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list e social network, che, pur essendo espressione del diritto di manifestazione del pensiero, non possono godere delle garanzie costituzionali relative al sequestro della stampa"
Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 06-10-2015) 01-12-2015, n. 47489
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