
IL "BACIO RUBATO" NON É VIOLENZA SESSUALE
Il semplice bacio sulla guancia non assume ex se una fisionomia ed un significato sociale idonei a sussumerlo nella nozione di “atto sessuale” rilevante ai fini della configurazione del delitto di violenza sessuale, p. e p. dall’art. 609 bis cod. pen., in quanto non aggressivo della libertà di autodeterminazione della vittima in ordine ai comportamenti da tenere ad esplicazione della propria corporeità sessuale e con riguardo al soggetto col quale compierli. La condotta descritta può tuttavia essere qualificata nei termini di un atto sessuale stigmatizzato dall’art. 609 bis cit., nel caso in cui costituisca un tentativo di raggiungere la bocca, così come nell’ipotesi in cui risulti qualificata da ulteriori fattori coartanti in concreto aggressivi della sfera sessuale della vittima. In disparte le ipotesi citate, il bacio sulla guancia dato alla vittima in assenza di un suo consenso – e tale è pure il caso del bacio sulla guancia c.d. “repentino” – va punito applicando la norma sulla violenza privata, art. 610 c.p.
Cassazione penale, sez. III, 5 maggio 2016 (ud. 19 novembre 2015), n. 18679 - Presidente Amoresano, Relatore Aceto, P.G. Gaeta