
rapporti NIPOTI - NONNI non "automatici" in caso di separazione e divorzio dei genitori dei minori
la L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 1, comma 1, che ha novellato l'art. 155 c.c., nel prevedere il diritto dei minori, figli di coniugi separati, di conservare rapporti significativi con gli ascendenti (ed i parenti di ciascun ramo genitoriale), non attribuisce ad essi un autonomo diritto di visita, ma affida al giudice
un elemento ulteriore di indagine e di valutazione nella scelta e nell'articolazione di provvedimenti da adottare in tema di affidamento, nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto ad una crescita serena ed equilibrata del minore (Cass. civ. sezione 1^ n. 17191 dell'11 agosto 2011). In questa prospettiva al giudice è affidato il potere di emettere provvedimenti che tengano conto dell'interesse prevalente del minore e che si prestino alla maggiore flessibilità e modificabilità possibile in relazione alla finalità di attuare la miglior tutela in favore del minore.
Cass. civ. Sez. I, Sent., 21-04-2015, n. 8100