
Limitazione delle misure cautelari:
abrogazione dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale.
Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale) risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: “o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni.”?
in fase di indagine il pubblico ministero può chiedere al Giudice per le indagini preliminari di applicare le misure cautelari, quindi limitare la libertà di un indagato. Lo chiede al Gip (Giudice per le indagini preliminari) che può acconsentire o respingere. In caso di vittoria del sì è abrogata la motivazione della possibile reiterazione del reato. Resta in vigore la carcerazione preventiva per chi commette reati più gravi.
Qui un elenco dei reati più comuni che sarebbero coinvolti nella questione in esame:
abbandono di minori o incapaci;
abusivo esercizio di una professione;
abuso d’ufficio;
abuso dei mezzi di correzione o di disciplina;
abuso edilizio;
accesso abusivo ad un sistema informatico;
adulterazione o contraffazione di cose in danno della pubblica salute;
appropriazione indebita;
arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali, sabotaggio;
arresto illegale;
assistenza agli associati, anche mafiosi;
attentati a impianti di pubblica utilità;
attentati alla sicurezza dei trasporti;
atti osceni;
circonvenzione di incapaci;
commercio di sostanze alimentari nocive;
commercio o somministrazione di medicinali guasti;
contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari;
corruzione di minorenni;
corruzione;
crollo di costruzioni o altri disastri dolosi;
danneggiamento;
detenzione di materiale pedopornografico;
detenzione o cessione di sostanze stupefacenti;
diffamazione;
esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia;
evasione;
evasione;
false informazioni al pubblico ministero;
falso, ad esempio falso del pubblico ufficiale in certificati;
favoreggiamento personale;
frode informatica;
furto semplice;
gioco d’azzardo;
guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;
insolvenza fraudolenta;
lesione colposa;
lesione personale non aggravata;
lottizzazione;
minaccia;
oltraggio a pubblico ufficiale o a un magistrato in udienza;
omicidio colposo;
omissione di referto;
omissione di soccorso;
patrocinio o consulenza infedele;
percosse;
reati contro gli animali;
rissa;
rivelazione del segreto professionale;
simulazione di reato;
sostituzione di persona;
truffa;
turbata libertà degli incanti;
vilipendio delle tombe;
violazione degli obblighi di assistenza familiare;
violazione di domicilio;
violenza o minaccia a un pubblico ufficiale;
violenza o minaccia per costringere taluno a commettere reato;
violenza privata.